Le etichette alimentari orientano il consumatore alla scelta del prodotto da acquistare dando le indicazioni anche per una sua corretta conservazione e consumo.
In materia, la nuova normativa cardine è rappresentata dal Regolamento 1169/2011 della Commissione Europea che ha sostituito le disposizioni precedenti .
Una sintesi..
Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare per tutte le fasi di lavorazione del prodotto stesso. Responsabile è l’operatore del mercato con il cui nome o con la cui ragione sociale viene commercializzato il prodotto, che è tenuto ad assicurare l’esattezza e la correttezza delle informazioni che lo riguardano, oltre alla conformità rispetto alla normativa europea e nazionale. Tra i dati che è obbligatorio indicare nelle etichette alimentari troviamo la data di scadenza, superata la quale gli alimenti, deperibili velocemente dal punto di vista microbiologico, saranno considerati a rischio.
Il termine indicato potrà essere perentorio (“entro e non oltre”), oppure approssimativo (“da consumarsi preferibilmente entro”)
Dal 16 Dicembre 2016 è necessario inserire l’etichetta nutrizionale, che si riferisce al contenuto calorico (energia), ai grassi, grassi saturi, carboidrati (con specifico riferimento agli zuccheri) e il sale. Questi dati sono espressi come quantità per 100g (o per 100 ml o per porzione) nel campo visivo principale.
Qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve risultare in modo chiaro nella denominazione della sostanza definita come allergene, e deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo.
Dall’obbligo di etichettatura nutrizionale sono esclusi i prodotti ortofrutticoli freschi e i mono ingrediente non trasformati o solo stagionati, le farine, le acque, gli aromi, le spezie, le erbe, i dolcificanti, e gli integratori alimentari.
Sono esclusi anche i prodotti preincartati (ossia quegli alimenti porzionati dai reparti interni del supermercato) e quelli contenuti in confezioni piccole. In realtà anche se non si tratta di una tipologia di informazione obbligatoria per queste tipologie di alimenti, sempre più frequentemente oggi i produttori per rispondere all’esigenza di informazione e di tutela del consumatore cercano di essere il più esaustivi e precisi possibile nell’indicare le caratteristiche dei prodotti che commercializzano. Altro elemento che troviamo sulla confezione è il famoso codice a barre con dei numeri, indicativo della provenienza nazionale del prodotto (ad es. 80 Italia; 30 Francia). Regole ferree sono poi dettate per tutti quegli alimenti che promettono di essere particolarmente salutari. Tale possibilità infatti è concessa solamente se vi sono effettive prove scientifiche della presenza di queste qualità benefiche.
L’obbiettivo che si prefigge il regolamento della commissione Europea è dunque quello di evitare che le etichette alimentari, la presentazione o la pubblicità dei prodotti siano tali da indurre il consumatore in errore sulle caratteristiche e sulle qualità degli alimenti, tutelando quanto più possibile le sue scelte alimentari. Una lettura consapevole ed attenta delle etichette alimentari può essere utile anche per la valutazione del prezzo del prodotto stesso. È buona regola infatti sempre prestare attenzione alla qualità del prodotto che si sta acquistando e tenere presente ad esempio che spesso l’uso massiccio di additivi compensa maschera l’assenza di alcuni ingredienti troppo costosi o la scarsa qualità delle materie prime.
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- Comunicazione della Commissione europea, del 21 novembre 2017, sull’applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID).
Tali documenti riflettono le discussioni svolte dalla Direzione Generale della Salute e della Sicurezza Alimentare (DG SANTE) della Commissione con gli esperti degli Stati membri nell’ambito del gruppo di lavoro sul Regolamento (UE) n. 1169/2011 e rappresentano i riferimenti ufficiali per le problematiche trattate.